Diffamare qualcuno significa offendere la reputazione e l’onore di una persona. È l’articolo 595 del codice penale a prevedere tale reato. 20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. thirteen, il comma 4 è sostituito dal seguente: «four. https://avvocatopenalistaaroma-av95937.myparisblog.com/29669324/detailed-notes-on-traffico-di-droga